TAR Veneto, sec. IV, January 12, 2026, n. 46

L’ampliamento delle discariche è limitato ai rifiuti derivanti dal proprio ciclo produttivo, escludendo il conferimento in conto terzi per favorire la riduzione progressiva dello smaltimento.

La sentenza del TAR Veneto, Sez. IV, 12 gennaio 2026, n. 46 riveste particolare rilievo nel quadro dell’economia circolare in quanto interpreta in senso restrittivo la deroga al divieto di nuove volumetrie di discarica prevista dall’art. 15 del PRGRUS, aggiornato per recepire il “pacchetto economia circolare” dell’Unione europea, entrate in vigore il 4 luglio 2018, tra cui la Direttiva (UE) 2018/850 sulle discariche e la Direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti. Il Collegio accoglie il ricorso e afferma che l’ampliamento di discariche per rifiuti non pericolosi è consentito solo per lo smaltimento di rifiuti speciali di imprese, derivanti direttamente dal proprio ciclo di produzione da un trattamento di rifiuti, escludendo il conferimento di rifiuti “in conto terzi” nelle nuove volumetrie. Tale lettura, fondata sul carattere eccezionale della deroga e sull’obiettivo di riduzione progressiva dello smaltimento in discarica, rafforza la coerenza della pianificazione regionale con le strategie europee di minimizzazione del ricorso alla discarica. La decisione valorizza inoltre la necessità di adeguate misure di mitigazione ambientale e di un corretto bilanciamento con la pianificazione comunale, contribuendo a delineare i limiti giuridici all’espansione degli impianti di smaltimento con l’obiettivo di perseguire una logica di filiera produttiva controllata e la riduzione progressiva della quantità dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica.

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