La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento deve risultare coerente con la programmazione pubblica e con la gerarchia europea dei rifiuti, che configura la discarica quale soluzione residuale, ammissibile solo se non compromette gli obiettivi di riduzione, recupero e valorizzazione delle risorse propri dell’economia circolare.
La sentenza conferma il diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi, ritenendo legittima la valutazione integrata negativa espressa in sede di conferenza di servizi, fondata sulla non compatibilità dell’intervento con i vincoli ambientali e territoriali e con i criteri localizzativi stabiliti dalla pianificazione regionale dei rifiuti.
