TAR Piemonte, Torino, Sec. II, May 22, 2025, n. 849

La disciplina in materia di spandimento di gessi e carbonati in agricoltura è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Con la sentenza del TAR Piemonte è stata annullata l’ordinanza con cui il Sindaco di Tortona aveva introdotto limitazioni e prescrizioni allo spandimento di gessi e carbonati di defecazione nei terreni agricoli del territorio comunale. Il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 TUEL, in assenza di un pericolo grave, attuale e imprevedibile per la pubblica incolumità, e ha affermato altresì l’incompetenza del Comune a dettare una disciplina sostanzialmente stabile della materia. Nello specifico, con tale pronuncia è stato chiarito che lo spandimento di tali materiali per uso agricolo si colloca in un ambito riconducibile alla materia ambientale, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. In merito, è stato evidenziato che i gessi e i carbonati di defecazione, una volta sottoposti a trattamento e recupero, non sono più qualificabili come rifiuti e ricadono nella disciplina dei fertilizzanti di cui al d.lgs. 75/2010, senza che ciò legittimi l’introduzione, da parte dei Comuni, di autonome limitazioni regolatorie o prescrizioni generali.

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