L’attività di demolizione di un edificio non può essere definita un «processo di produzione»
Il richiamo all’art. 184-. TUA operato dall’art. 184 è esclusivamente riferito ai materiali derivanti dalle attività di scavo. Ciò si ricava dal tenore letterale della disposizione e dal previgente richiamo (prima della modifica operata con D. Lgs. n. 205/2010) all’art. 186, che riguardava le terre e rocce da scavo. Di conseguenza, l’art. 184 TUA qualifica espressamente come rifiuti i materiali provenienti da attività di demolizione.
Peraltro, l’art. 184-. TUA individua le condizioni al ricorrere delle quali è possibile qualificare una sostanza come “sottoprodotto” e non come rifiuto. Tra queste rientra l’origine della sostanza o dell’oggetto da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza maggioritaria “l’attività di demolizione di un edificio non può essere definita un «processo di produzione» ai sensi dell’art. 184-., comma primo, lett. a) [TUA], con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti” (tra le altre, v. Cass. pen. Sez. 3, Sent. n. 33028/2015; Sez. 3, Sent. n. 2867/2023; Sez. 3, Sent. n. 38435/2021; Sez. 3, Sent. n. 25316/2019).
