TAR Toscana, Sec. II, April 22, 2025, n. 748

On the balance between access to environmental information, transparency in the exploitation of natural resources, and protection of the commercial confidentiality of concessionaires.

L’accesso alle informazioni ambientali ai sensi del d.lgs. 195/2005 deve essere garantito in modo ampio e non può essere limitato invocando genericamente la tutela degli interessi economici e commerciali degli operatori, dovendo le ipotesi di esclusione essere interpretate in senso restrittivo e previa concreta dimostrazione del pregiudizio derivante dalla divulgazione dei dati richiesti. La sentenza esamina il ricorso proposto da un’associazione ambientalista avverso il diniego parziale opposto dal Comune di Carrara a un’istanza di accesso relativa ai quantitativi di materiale estratto dalle cave e all’identificazione dei concessionari. Il TAR accoglie il ricorso ritenendo che i dati richiesti costituiscano informazioni ambientali e che non ricorrano i presupposti per limitarne l’ostensione, escludendo che le quantità estratte possano essere qualificate come informazioni commerciali riservate. Il giudice afferma quindi il diritto dell’associazione ad accedere integralmente ai dati, evidenziando che la trasparenza sulle modalità di sfruttamento delle risorse naturali rappresenta uno strumento essenziale di controllo pubblico e di tutela dell’ambiente.

La decisione è stata tuttavia riformata in appello dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto legittimo il diniego parziale opposto dall’amministrazione, affermando che l’abbinamento tra dati quantitativi estratti e identificazione delle singole cave e dei concessionari può incidere sulla riservatezza commerciale delle imprese e che, in presenza di tale pregiudizio, è necessario un interesse ambientale specifico e qualificato per giustificare l’accesso integrale, non ravvisato nel caso di specie.

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