TAR Liguria, Genova, Sec. II, March 25, 2025, n. 330

Sulla qualificazione del materiale vegetale in funzione della sua utilità economica.

Con la sentenza n. 330 del 25 marzo 2025, il TAR Liguria respinge il ricorso proposto contro un’ordinanza comunale di rimozione e smaltimento di materiali vegetali depositati in un’area a servizio di un’impresa, adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Il collegio esclude anzitutto che il provvedimento possa essere qualificato come ordinanza contingibile e urgente, ribadendo che, in presenza di una fattispecie tipizzata quale l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, l’amministrazione deve fare ricorso allo strumento ordinario previsto dalla legge, in coerenza con il principio di tipicità dell’azione amministrativa. Nel merito, il TAR afferma che gli sfalci e le potature sono sottratti alla disciplina dei rifiuti solo quando ricorrano puntualmente le condizioni previste dall’art. 185, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 152/2006, e cioè quando si tratti di materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso derivante dall’esercizio dell’attività agricola e riutilizzato negli ambiti consentiti dalla norma. Nel caso di specie, i quantitativi conferiti, la frequenza dei conferimenti e la natura dei residui, provenienti da attività di manutenzione del verde ornamentale, inducono il giudice a qualificarli come rifiuti non pericolosi, con conseguente legittimità dell’ordine di rimozione. La sentenza valorizza dunque un criterio sostanziale di qualificazione del materiale vegetale, fondato sulla provenienza effettiva, sulla funzione economica del residuo e sulla prova del suo concreto riutilizzo, tracciando un confine netto tra biomassa riutilizzabile e rifiuto derivante dalla manutenzione del verde.

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