Sulla legittimità delle autorizzazioni per impianti di riciclo organico e sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Gli impianti di riciclo organico costituiscono infrastrutture funzionali alla chiusura del ciclo dei rifiuti e alla transizione verso modelli di economia circolare. Le scelte autorizzative, ove sorrette da istruttoria tecnica non illogica e coerenti con la pianificazione di settore, rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo. La sentenza esamina la legittimità dell’autorizzazione unica rilasciata per la realizzazione, in variante progettuale, di un impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani destinato alla produzione di biometano e ammendante compostato, respingendo le censure relative alla titolarità del gestore, alla localizzazione e alla valutazione degli impatti ambientali, ritenute adeguatamente istruite nell’ambito del procedimento integrato.
