Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2024, n. 7884

La VIA di un impianto che tratta rifiuti organici richiede valutazioni tecniche e un bilanciamento degli interessi coinvolti. Per contestarla occorre indicare specifici errori nell’istruttoria o nella motivazione.

La controversia riguarda il provvedimento che ha autorizzato, nel Comune di Terre Roveresche, un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani destinato a produrre biometano e ammendante compostato misto. Il Comune e alcuni residenti hanno impugnato l’autorizzazione, contestando, tra l’altro, la localizzazione dell’impianto, i suoi effetti sull’ambiente e la coerenza del progetto con la gestione dei rifiuti organici.

Il Consiglio di Stato ribadisce che il giudizio di compatibilità ambientale comporta un’ampia discrezionalità amministrativa, oltre alla valutazione tecnica. Respinge diverse censure perché generiche o infondate. In particolare, ritiene che la legge regionale che favorisce il compostaggio aerobico non lo imponga come unica modalità di trattamento: la dedotta violazione della gerarchia dei rifiuti non può fondarsi sulla sola preferenza astratta per il compostaggio rispetto alla digestione anaerobica.

La decisione non chiude il giudizio. Il Collegio dispone una verificazione sui profili geologici dell’area e sulla collocazione di alcuni edifici del progetto, riservando la pronuncia sulle relative censure.