Consiglio di Stato, Sez. II, 7 marzo 2024, n. 2255

A seguito della riforma del 2022 gli artt. 9 e 41 Cost. consentono di ritenere superato il bilanciamento tra protezione dell’ambiente e libertà d’iniziativa economica in virtù di un approccio integrativo che non solo riduca l’inquinamento nella produzione (art. 41, c. 2) ma conformi proattivamente la politica industriale all’ecologia (art. 41, c. 3).

L’attività di smaltimento dei rifiuti, pur non caratterizzata da un monopolio naturale, presenta pesanti esternalità negative sotto il profilo ambientale che ne giustificano una regolazione pubblica informata ai principi della prossimità e dell’autosufficienza territoriale. Tale regolazione finalizzata alla protezione dell’ambiente e della salute pubblica tanto più è legittimata a seguito della riforma costituzionale degli artt. 9 e 41.

Il Consiglio di Stato afferma che le politiche di sostenibilità ambientale e quindi la gestione dei rifiuti hanno ricevuto una specifica base costituzionale con riforma del 2022 per cui l’art. 41 Cost. (in combinato con l’art. 9), “nell’accostare dialetticamente la tutela dell’ambiente con il valore dell’iniziativa economica privata, segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all’insegna di una nuova assiologia compositiva, per cui lo sviluppo economico deve integrarsi con la necessità di preservare il primo“. Pertanto, l’intervento pubblico si giustifica oggi “non solo in termini negativi (affinché si produca senza inquinare: art. 41, comma secondo), ma anche proattivi, nella direzione della conformazione ecologica della politica industriale (art. 41, comma terzo)“.

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