Nel settore dei rifiuti urbani, chi impugna un affidamento deve dimostrare la propria idoneità tecnica e autorizzativa al servizio richiesto, altrimenti difetta l’interesse a ricorrere. Il TAR (confermato dal Consiglio di Stato) ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché l’impianto non era conforme alle migliori tecniche disponibili né idoneo al trattamento richiesto.
Nel settore della gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, l’operatore economico che impugna l’affidamento del servizio di trattamento deve dimostrare di essere in possesso dei titoli autorizzativi e delle caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio oggetto dell’appalto, non potendo vantare alcun interesse all’annullamento dell’affidamento quando il proprio impianto non sia in grado di garantire il trattamento richiesto dalla normativa ambientale e dalle migliori tecniche disponibili, in particolare con riferimento alla stabilizzazione biologica della frazione organica dei rifiuti. La sentenza esamina il ricorso proposto dal gestore di un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti contro l’affidamento del servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati a un diverso operatore. Il TAR dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che l’impianto della società ricorrente non era tecnicamente idoneo al trattamento dei rifiuti oggetto dell’affidamento, in quanto privo di sezione di stabilizzazione biologica della frazione organica e quindi non conforme alle migliori tecniche disponibili e agli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. La sentenza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, che ha ribadito l’inidoneità tecnica dell’impianto della società ricorrente al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati contenenti una significativa frazione organica, evidenziando la necessità del trattamento meccanico-biologico in conformità alle migliori tecniche disponibili e rilevando altresì la carenza di interesse derivante anche dall’intervenuta scadenza del rapporto contrattuale.
