Su finalità e perimetro dei poteri regolatori di ARERA nel ciclo integrato dei rifiuti alla luce del pacchetto “economia circolare”.
A differenza di quanto avviene in materia di energia elettrica e gas, le direttive in materia di gestione dei rifiuti (al pari della materia idrica) non disciplinano direttamente le finalità e i compiti delle autorità di regolazione nazionali. A tale esigenza risponde l’art. 1, comma 527 della l. n. 205 del 2017, che delimita in senso finalistico i poteri di ARERA in materia di gestione dei rifiuti. Ivi si prevede, in particolare, che l’Autorità opera “[a]l fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità, diffusione omogenea sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento strutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure […]”. L’inciso relativo alle procedure di infrazione – frutto della procedura del 2017 per mancata bonifica o chiusura di 44 discariche indicate come fonti di grave rischio per la salute umana e per l’ambiente, in violazione della Direttiva 1999/31/CE – contribuisce a dare un’ulteriore colorazione in termini “conformativi” all’esercizio dei poteri di ARERA. Tale orizzonte prospettico ampio è imposto anche dalle più recenti riforme conseguite al recepimento del c.d. pacchetto “economia circolare” (Direttive nn. 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE e 2018/852/UE). Con esse, infatti, cambia definitivamente l’approccio al servizio dei rifiuti, suggellandosi un’evoluzione già avviatasi da anni, e il relativo ciclo integrato, attratto nel regime di privativa pubblica, necessita di una completa rivisitazione, al fine di valorizzare/valutare quelle attività che escono da tale ambito, per comporre attività di mercato. In tale logica la regolazione è sicuramente strumento anche pro concorrenziale, come rivendicato da ARERA; funzionale a garantire condizioni di qualità uniformi sul territorio, pur salvaguardando le specificità territoriali, quanto meno in termini di livello minimo essenziale.
La disciplina dei rifiuti rientra nella “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, lett. s) Cost. Deve intendersi pertanto riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.
Da ultimo, lo Stato ha esercitato la propria competenza esclusiva introducendo, nel 2020, l’art. 198-bis TUA. Esso opta per uno strumento programmatorio nazionale, configurando un meccanismo pianificatorio “a cascata”, ove la disciplina di dettaglio è demandata all’amministrazione più vicina ai bisogni della collettività, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale che tipicamente ispira la ripartizione multilivello di tale tipologia di competenze. È pertanto illegittima, per carenza di potere e il vizio di incompetenza, la delibera ARERA sui cc.dd. impianti minimi (n. 363/2021/R/Rif). Infatti, nel fornire i criteri per individuare gli impianti “minimi” quale fattore essenziale per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, l’ARERA non solo ha indirizzato il potere programmatorio delle Regioni, avocandosi un potere di direttiva attribuito allo Stato, che il legislatore non ha inteso delegarle, ma ha di fatto arricchito di contenuti ad esso estranei il potere pianificatorio delle Regioni, individuando la soluzione “normativa” alle criticità impiantistiche nella sostanziale acquisizione al sistema pubblicistico di impianti operanti in regime di libera concorrenza.
