The mandatory CAM regulations do not apply to compostable paper bags.
La sentenza viene in rilievo perché si occupa di due profili rilevanti per l’economia circolare: la certificazione ambientale per i sacchetti compostabili in carta e la loro esclusione dal campo di applicazione dei CAM. Il TAR, sul primo profilo, stabilisce che la scelta di richiedere la certificazione FSC solo sulla materia prima (carta) — e non sull’intero prodotto finito — è legittima e non annullabile, purché coerente con la gerarchia degli atti di gara. Invece, sul secondo profilo, il TAR afferma con nettezza che i CAM non si applicano ai sacchetti compostabili in carta, perché il D.M. 11 gennaio 2017 li prevede per categorie merceologiche diverse. Questo statuizione conferma che la copertura normativa obbligatoria dei CAM ex art. 34 D.Lgs. 50/2016 non è ancora estesa all’intera gamma di prodotti connessi al ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata, compresi i sacchetti compostabili, sebbene centrali nella gestione circolare dei rifiuti organici.
