La pronuncia concerne la legittimità del giudizio sfavorevole – da parte dell’amministrazione regionale – di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti organici differenziati.
Il TAR ha riconosciuto la portata non preclusiva dei criteri localizzativi individuati all’interno del PRGR (Piano regionale di gestione dei rifiuti), in quanto, piuttosto, occorre fare una valutazione caso per caso, in relazione all’attività che si intende avviare. Inoltre, il diniego regionale è risultato illegittimo anche nella parte in cui ha ritenuto non sufficiente lo studio prodotto dalla società ricorrente in merito all’impatto olfattivo dell’impianto di compostare, senza tuttavia confutare con dati oggettivi le risultanze dello studio prodotto dalla ricorrente. La sentenza in commento risulta rilevante anche nella parte in cui ha chiarito che la mera presenza antropica non è di per sufficiente ad escludere l’installazione di impianti di gestione di rifiuti e nella parte in cui ha distinto tra impianti destinati allo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi e impianti destinati al recupero dei rifiuti, con conseguente differente applicazione dei principi di autosufficienza, prossimità e libera circolazione.
