Il TAR Palermo legittima la revoca dei fondi per il compostaggio domestico in assenza di prove sull’effettiva operatività del progetto.
La recente pronuncia del TAR Palermo offre spunti di riflessione fondamentali sulla distinzione tra la mera regolarità formale della spesa e l’effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali. Il caso di specie riguarda l’annullamento di un decreto di “disimputazione” (la revoca) di un finanziamento di circa 300.000 euro, originariamente concesso a una Società d’Ambito per la promozione del compostaggio domestico. L’Autorità di Audit, attraverso un’attività di controllo di II livello – inerente lo stato dell’arte del finanziato programma “Compostaggio domestico per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani”, così come previsto dal regolamento CE 1083/2006 – aveva infatti accertato una realtà ben diversa dalle rendicontazioni cartacee: sebbene le attrezzature fossero state acquistate anni prima, una parte rilevante delle compostiere non era mai stata distribuita, il biotrituratore restava inutilizzato e il materiale informativo giaceva inutilizzato nei magazzini.
Il primo pilastro su cui poggia la decisione riguarda l’estensione cronologica dei poteri di audit. Il Tribunale ha chiarito che l’attività di vigilanza sulla correttezza delle operazioni deve essere esercitata “lungo tutto il periodo di programmazione” per garantire che i fondi pubblici siano impiegati secondo le finalità previste. In questo quadro, l’onere della prova grava interamente sul beneficiario, il quale non può limitarsi a esibire le fatture d’acquisto, ma deve dimostrare l’effettiva entrata in funzione del progetto.
Sulla base di queste premesse, il TAR ha confermato la legittimità della revoca totale del contributo in virtù del principio di proporzionalità. Quando le carenze riscontrate dimostrano che il progetto non ha raggiunto lo scopo per cui era stato finanziato, il definanziamento integrale è l’unica conseguenza possibile. Se le compostiere non arrivano materialmente nelle case degli utenti, la funzione ambientale del contributo decade integralmente, trasformando quello che doveva essere un investimento verde in una spesa sterile.
In un’ottica di governance legata alla gestione della frazione organica (FORSU), questa sentenza porta ad una riflessione sulla distinzione della logica dell’acquisto a quella dell’efficacia. Il passaggio cruciale da rifiuto a risorsa avviene solo se l’infrastruttura sociale e logistica è operativa. Gli enti locali e gli ATO sono dunque richiamati a una responsabilità precisa: assicurare che la riduzione dei rifiuti alla fonte sia documentabile e misurabile.
