TAR Campania, sez. staccata di Salerno, Sez. II, 15 ottobre 2026, n. 1758

Il PTCP costituisce un limite inderogabile alla pianificazione comunale, in materia di contenimento del consumo di suolo.

Questa sentenza rileva perché si inserisce nel solco dei principi di sostenibilità ambientale e transizione ecologica applicati al governo del territorio, ribadendo che l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo ha una valenza trasversale e imperativa. Questo Collegio conferma che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) costituisce un limite minimo inderogabile alla discrezionalità urbanistica comunale. Il Comune non può adottare previsioni ampliative o edificatorie in contrasto con le direttive di scala sovracomunale volte alla tutela ambientale e alla limitazione dello sfruttamento edilizio dei suoli, in particolare a fronte di un parere vincolante espresso dall’ente provinciale. Viene censurata la scelta del Comune di prevedere un dimensionamento abitativo e insediativo sproporzionato e non adeguatamente supportato da un rigoroso quadro conoscitivo e da un’analisi della capacità di carico delle risorse del territorio, confermando l’illegittimità delle varianti urbanistiche che eludono i vincoli di salvaguardia ecologica e territoriale.