La sentenza esclude l’animus dereliquendi e pertanto la qualifica di rifiuto rispetto ad alcuni materiali non inquinanti depositati in una corte recintata in quanto elementi che sono abitualmente oggetto di recupero e riutilizzo nella realizzazione di opere precarie nelle campagne.
Il caso è quello di un’ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti affetta da plurimi vizi fra cui il difetto di partecipazione, in forza del quale è stata annullata. Tuttavia, il giudice, pur in mancanza di una certezza sul punto, ha constatato che la presenza di materiali quali lamiere metalliche ondulate e reti elettrosaldate in un’area di campagna recintata non può integrare la qualifica di rifiuto di cui al vigente art. 183, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006 “qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Tali sono infatti “materiali che non rilasciano sostanze inquinanti e vengono largamente recuperati per essere riutilizzati nelle nostre campagne in opere precarie o recinzioni” e per tale ragione manca l’animus dereliquendi. Benché dubitando di tale destinazione in concreto dei materiali anzidetti nel caso di specie – tanto che il motivo di annullamento è tutt’altro da questo – la decisione si mostra sensibile agli usi rurali ravvisando un’ipotesi di recupero e riutilizzo conforme al Testo unico ambientale.
