TAR Piemonte, sez. II, 21 aprile 2026, n. 923

Sul riesame dell’AIA per impianti di biometano.

La sentenza affronta il tema del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale relativa ad un impianto per la produzione di biometano da rifiuti organici, soffermandosi sui limiti dell’istruttoria riaperta e sulla portata dei criteri localizzativi e delle prescrizioni in materia di emissioni odorigene. Il TAR ha respinto il ricorso proposto dai proprietari di una vicina azienda agricola avverso il provvedimento provinciale di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, escludendo che le modifiche progettuali introdotte imponessero la rinnovazione integrale del procedimento originario o la convocazione di tutti gli enti intervenuti in sede di primo rilascio dell’autorizzazione.

Il Collegio ha chiarito che il riesame previsto dagli artt. 29-quater e 29-octies del d.lgs. n. 152 del 2006 ha ad oggetto l’aggiornamento dei profili ambientali dell’impianto in relazione alle modifiche effettivamente rilevanti e all’evoluzione delle migliori tecniche disponibili, sicché l’amministrazione può circoscrivere la conferenza di servizi agli enti competenti sui soli aspetti oggetto di aggiornamento. La sentenza esclude inoltre che, nel caso concreto, risultassero violate le distanze richiamate dalla pianificazione provinciale e dalle linee guida regionali piemontesi, osservando che tali parametri non operano in modo automatico e che la presenza di una cascina agricola e di alcune abitazioni isolate non vale a configurare un territorio urbanizzato o un centro abitato con significativa concentrazione antropica.

Con riguardo alle emissioni odorigene, il TAR ha infine ritenuto che il d.m. 28 giugno 2023, n. 309, sopravvenuto in prossimità della conclusione del procedimento, non imponesse una rinnovazione dell’istruttoria, trattandosi di un atto di indirizzo tecnico non immediatamente vincolante e comunque non idoneo a superare il quadro regionale già applicato dall’amministrazione procedente.

La pronuncia restituisce così l’idea del riesame dell’AIA come sede di aggiornamento selettivo e tecnicamente mirato, e non come riedizione generalizzata dell’intero procedimento autorizzatorio.

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