Cons. St., sez. V., sent. 24 aprile 2025, n. 3542

Il ricorso avverso il bando di gara che non applichi i CAM deve essere proposto nel termine di decadenza di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del bando senza attendere di conoscere l’esito della procedura di selezione.

Questa pronuncia rappresenta la “declinazione circolare” di un’Adunanza Plenaria (n. 4/2018) in tema di procedure a evidenza pubblica. Nella fattispecie il Consiglio (così come aveva fatto il giudice di prime cure: TAR Lazio, n. 21878/2024) ha rigettato il ricorso di una società di pulizie per aver impugnato tardivamente il bando di gara che non aveva contemplato al suo interno i criteri ambientali minimi stabiliti nel c.d. “CAM pulizie” (D.M. 29 gennaio 2021, n. 51). «L’illegittimità di regole idonee a consentire una corretta e concorrenziale offerta economica incide direttamente sulla formulazione dell’offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, la lesività della stessa disciplina di gara va immediatamente contestata, senza attendere l’esito della gara per rilevare il pregiudizio che da quelle previsioni è derivato»; questa massima enucleata nella citata Adunanza Plenaria trova dunque piena applicazione anche per quei procedimenti nei quali non siano stati contemplati i criteri ambientali minimi. Se la loro assenza non consente ai concorrenti (anzi, addirittura, agli aspiranti concorrenti) di formulare un’offerta congrua e consapevole tale lesione si manifesta già nella pubblicazione del bando di gara e per tale motivo è già in quella fase, prima cioè dell’aggiudicazione, che deve essere impugnato.