Tribunale di Cuneo, sent. 25 maggio 2024, n. 347 (R.g. n. 1754/2022)

Nell’interpretazione della nozione di “borse di plastica in materiale ultraleggero” bisogna dare prevalenza al piano teleologico

La definizione di “borse di plastica in materiale ultraleggero” di cui all’art. 218, comma 1, lett. dd–quinquies TUA non opera alcuna specificazione in ordine alla forma che le borse devono avere né alla necessità che le stesse siano dotate o meno di maniche, dando prevalenza al piano teleologico, tenuto conto che le stesse sono individuate alla luce dello specifico utilizzo cui sono destinate (a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi), oltre che al relativo spessore. In assenza di espressa specificazione normativa, devono conseguentemente essere ricomprese all’interno di tale categoria – con conseguente applicabilità dell’art. 226-ter TUA – sia le borse con manico che quelle senza, purché siano utilizzate a fini di igiene o fornite come imballaggio primario di alimenti sfusi. 

L’ingente quantitativo di borse di plastica non conformi alle prescrizioni del TUA, rinvenute presso l’azienda, giustifica il convincimento che esse fossero destinate appunto alla commercializzazione e, nello specifico, alla distribuzione, in spregio al divieto di legge.