Relativo alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti – da intendersi, ai sensi dell’art. 2 del regolamento, come «il trasporto, effettuato o pianificato, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento dalla località in cui il trasporto inizia fino al ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto che effettua lo smaltimento o il recupero nel paese di destinazione» – ha come oggetto la prevenzione, o quantomeno la riduzione, degli effetti negativi per l’ambiente e la salute umana che possono derivare dalla spedizione dei rifiuti. Obiettivo è quello di indirizzare i flussi di rifiuti dal luogo dove vengono prodotti verso quello che garantisce un loro miglior trattamento, secondo i princìpi di prossimità e di autosufficienza, al duplice fine di, da un lato, evitare il verificarsi del fenomeno del c.d. “dumping ambientale” – evitare cioè la spedizione di rifiuti verso Paesi con normative ambientali meno stringenti, dove cioè dei danni ambientali andrebbero probabilmente a verificarsi a pregiudizio degli ecosistemi e dell’ambiente in generale – e, dall’altro, garantire l’attuazione della gerarchia dei rifiuti al servizio di una transizione produttiva competitiva.
Il regolamento è stato adottato sulla scorta della Comunicazione(2021)708 – “I nostri rifiuti sono una nostra responsabilità: le spedizioni di rifiuti in un’economia pulita e più circolare” – che metteva in luce questa duplice valenza di interventi normativi volti alla restrizione della spedizione di rifiuti (anche in ossequio del principio “chi inquina paga”).
