Sulla qualificazione della cessione dei rifiuti in carta e cartone come contratto attivo e sui limiti di documentazione richiesta per la valorizzazione nel servizio di recupero.
La sentenza in commento riguarda l’affidamento del servizio di avvio al recupero di carta e cartone e degli imballaggi in carta e cartone. Tale sentenza risulta rilevante nella parte in cui qualifica la cessione dei rifiuti in carta e cartone come un contratto di tipo attivo, ossia nel quale la stazione appaltante incamera i corrispettivi per la valorizzazione dei rifiuti. In particolare, il TAR ha condiviso le ragioni della Stazione appaltante secondo cui in considerazione della particolarità della tipologia contrattuale (contratto attivo) e della tipologia del servizio affidato è difficile rinvenire documentazione attestante le migliori quotazioni sul mercato alla luce di altri affidamenti effettuati in ambito nazionale. Infatti, in questo mercato perché vi sarebbe la tendenza delle stazioni appaltanti ad associarsi direttamente ai consorzi nazionali di filiera CONAI o ad attribuire l’individuazione del sistema di smaltimento/recupero allo stesso gestore del servizio di igiene urbana.
