Sulla qualifica di terre e rocce da scavo come sottoprodotti e sulla necessità di rispettare le procedure normative per la cessazione della qualifica di rifiuto.
È pacifico in giurisprudenza che “in tema di terre e rocce da scavo, ai fini della loro qualificabilità come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis d.lg. 152 del 2006, trova esclusiva applicazione il regolamento sulla gestione semplificata di cui al d.P.R. n. 120 del 2017, la cui disciplina non viola il principio di legalità in materia penale, trattandosi di fonte secondaria delegata, conforme ai principi e criteri direttivi fissati nella legge, che assolve il compito non già di determinare nuove condotte suscettibili d’integrare gli estremi di reato, ma di precisare a quali condizioni la gestione delle terre e rocce da scavo eccezionalmente consenta di sottrarre tali materiali alla disciplina, anche penale, prevista dalla legge in materia di rifiuti” (così Cassazione penale sez. III, 26 gennaio 2021, n. 4781). Ne consegue che “la qualifica di terre e rocce da scavo come sottoprodotti secondo i criteri di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, non impedisce che le stesse siano soggette alla normativa in tema di rifiuti quando si verifichi la totale inosservanza delle procedure previste per il successivo riutilizzo del materiale e per il suo trasporto in un sito diverso da quello di produzione ovvero in caso di presenza, nel materiale di risulta, di sostanze inquinanti” (così Cassazione penale sez. III, 27/09/2017, n. 8026). La posizione espressa dal Giudice penale può essere fatta senz’altro propria da questo giudice: quindi, detti materiali cessano di essere rifiuti solo qualora trattati e utilizzati nel rispetto delle norme di settore. La sentenza è stata confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 settembre 2024, n. 7560.
