Sulla legittimità del divieto di trattamento delle terre di filtrazione e decoloranti e sulla corretta applicazione della definizione normativa di compostaggio.
È legittimo il provvedimento provinciale che vieta di ritirare e trattare rifiuti costituiti dalle “terre di filtrazione” o “terre decoloranti” sul presupposto che, “in assenza di un pronunciamento risolutivo sulla questione”, occorrerebbe applicare “in via cautelativa … il dato formale normativo”, laddove il riferimento alle ragioni di cautela non deve leggersi come applicazione del principio di precauzione, bensì come prudenza derivante dal testo della legge. Non può infatti accedersi alla lettura, prospettata dalla ricorrente, secondo cui qualunque rifiuto, purché non pericoloso, sarebbe compostabile, in quanto non tutti i materiali di scarto sono suscettibili di degradazione per effetto del processo di bio-ossidazione che si innesca nel trattamento di compostaggio. La definizione normativa di “compostaggio” introdotta dal d. lgs. n. 116/2020 nel TUA conferma che non tutto è compostabile: lo sono solo i rifiuti organici e di matrice organica.
