TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 2 marzo 2022, n. 213

Il riferimento, operato ai fini di un CAM in un disciplinare di gara, alla “fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024” presenta una non equivoca finalità green, realizzabile a mezzo dell’utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale.

Il sindacato giurisdizionale intorno alla valutazione tecnica relativa alla conformità tecnica dei prodotti offerti, può esplicarsi solo in caso di manifesta irragionevolezza.

In ogni caso, nella materia in esame vale il principio di equivalenza funzionale espresso dall’art. 68, d.lgs. n. 50 del 2016, il quale trova “applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica. Esso è testualmente riferibile sia all’offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti, poiché la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1863).

Sentenza confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386

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