TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 91

Sulla legittimità del diniego del PAUR per impianti di trattamento rifiuti non coerenti con il Piano regionale e sui limiti della discrezionalità programmatoria.

Nella sentenza in commento il TAR Potenza si è pronunciato sul ricorso proposto da una società avverso la determina della Regione Basilicata con cui era stato negato il rilascio del PAUR per la realizzazione di un “impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi con produzione di Biometano e Compost di Qualità”.

La sentenza appare particolarmente rilevante nella parte in cui il TAR ha ritenuto condivisibile il parere regione che ha respinto la richiesta della società ricorrente poiché il progetto presentato non era coerente con i fabbisogni previsti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. In particolare, il TAR ha ritenuto infondate le censure proposte dalla società avverso il P.R.G.R. posto che: (i) in merito alla ipotizzata sottodotazione, deve essere affermata la discrezionalità degli atti di programmazione; (ii) anche agli impianti FORSU si applica il principio di prossimità in ambito regionale; (iii) il Piano regionale non conteneva alcuna discriminazione tra concorrenti iniziative (pubblico/privato), limitandosi – legittimamente – a subordinare l’autorizzabilità degli impianti alla verifica di coerenza con i fabbisogni complessivi.

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