Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 8402

Nella gestione dei rifiuti di imballaggio, i produttori possono adempiere agli obblighi di responsabilità estesa attraverso un consorzio di filiera oppure un sistema autonomo. L’ingresso di quest’ultimo non può essere ostacolato mediante pretese di esclusiva incompatibili con la concorrenza.

La controversia nasce dalle misure cautelari adottate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di Corepla. Secondo l’Autorità, il consorzio di filiera ostacolava l’ingresso di Coripet, sistema autonomo riconosciuto provvisoriamente per la gestione delle bottiglie in PET, anche attraverso clausole contrattuali che gli consentivano di rivendicare l’intero flusso dei rifiuti raccolti e selezionati.

Il Consiglio di Stato osserva che, ai sensi dell’art. 221, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, l’adesione al consorzio di filiera non è l’unica via per adempiere agli obblighi dei produttori. I sistemi autonomi devono poter operare, sostenendo i costi connessi alla gestione dei rifiuti di propria competenza. Nel caso esaminato, il Collegio ritiene giustificato l’intervento cautelare dell’Autorità: rigetta l’appello di Corepla e conferma la sentenza del TAR. L’accertamento riguarda la legittimità delle misure provvisorie, non l’esito del distinto procedimento antitrust definitivo.