TAR Campania, Salerno, Sez. II, 11 febbraio 2021, n. 373

La qualificazione giuridica dei residui di lavorazione del pomodoro come sottoprodotto agricolo.

La sentenza affronta un caso paradigmatico di applicazione della gerarchia dei rifiuti ex art. 179 d.lgs. 152/2006: i residui di lavorazione del pomodoro, dei fagioli, delle carote — che «diversamente andrebbero trattati secondo le procedure previste per lo smaltimento dei rifiuti», come precisa la stessa sentenza — vengono valorizzati energeticamente, evitando lo smaltimento e producendo al contempo un beneficio per le imprese agroalimentari dell’indotto. La doppia utilità dell’impianto (recupero energetico per il gestore e riduzione dei costi di smaltimento per i fornitori di biomassa) è un esempio di simbiosi industriale circolare. Il prodotto finale (il digestato) viene classificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis TUA e come ammendante ai fini agricoli.

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