Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera qq) TUA, la qualificazione dei materiali di riporto (terre e rocce da scavo) come sottoprodotti anziché come rifiuti presuppone che questi non superino il 20% e siano conformi al test di cessione. La sentenza è stata confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 882.
