Corte di giustizia dell’Unione europea, 28 marzo 2019, causa C-60/18, Tallinna Vesi AS contro Keskkonnaamet

Sulla facoltà degli Stati membri di definire criteri generali per la cessazione della qualifica di rifiuto e sull’assenza di un diritto soggettivo del detentore a pretenderne l’accertamento.

La sentenza pregiudiziale ha avuto ad oggetto i criteri per determinare l’accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto dei fanghi di depurazione dopo il trattamento di recupero. La Corte ha stabilito che uno Stato membro, in mancanza di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti a livello di Unione con riferimento a un determinato tipo di rifiuti, può adottare una normativa nazionale che definisce criteri di portata generale per accertare la cessazione di un particolare tipo di rifiuto. Al contempo, l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98 non consente ad un detentore di rifiuti di esigere l’accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell’autorità competente dello Stato membro o da parte di un giudice di tale Stato membro.

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