TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 21 marzo 2019, n. 265

Sui presupposti per la cessazione della qualifica di rifiuto e sul bilanciamento tra domanda di mercato e tutela ambientale nella produzione di materie prime secondarie.

La formazione di materie prime secondarie non può prescindere dalla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, in quanto la presenza di un mercato è uno dei presupposti indicati dall’art. 184-ter, comma 1 del TUA per la perdita della qualifica di rifiuto. Quale bilanciamento, un altro presupposto imprescindibile, indicato nella stessa norma, è la verifica che la materia prima secondaria non determini impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. Può accadere che l’equilibrio venga raggiunto imponendo alle materie prime secondarie le stesse caratteristiche dei rifiuti che entrano nel processo di recupero, ma si tratta di una possibilità che non esclude altre soluzioni.

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