Per dare concreta attuazione al sistema normativo di “protezione ambientale” basato sui CAM, le stazioni appaltanti non possono limitarsi ad un mero richiamo degli stessi e sono tenute a inserire nella legge di gara indicazioni operative puntuali sulle modalità esecutive della prestazione richieste al fine di garantire la loro attuazione concreta.
La pronuncia in commento è interessante nella parte in cui affronta il tema dell’illegittimità della procedura di gara per inosservanza della disciplina sui CAM.
Infatti, sebbene il servizio da affidare rientrasse tra quelli per cui è prevista l’applicabilità dei CAM, la legge di gara si era limitata ad un mero richiamo dei decreti ministeriali senza specificare le modalità concrete di applicazione dei CAM nel caso specifico.
Il TAR, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che “per dare concreta attuazione al sistema normativo di “protezione ambientale” basato sui CAM, le stazioni appaltanti non possono limitarsi ad un mero richiamo degli stessi e sono, dunque, tenute a inserire nella legge di gara indicazioni operative puntuali sulle modalità esecutive della prestazione richieste al fine di garantire l’attuazione concreta dei CAM”.
Tuttavia, la censura del ricorrente in merito alla violazione dell’art. 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) risultava tardiva in quanto proposta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione del bando di gara e, pertanto, il TAR ne ha dichiarato l’irricevibilità.
