TAR Liguria, Genova, sez. II, July 7, 2026, n. 891

Sull’obbligo di recepimento dei CAM nella lex specialis e sull’onere di immediata impugnazione.

Il TAR ribadisce che, nelle procedure soggette all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a recepire nella documentazione di gara le specifiche tecniche e i criteri di valutazione previsti dai decreti ministeriali recanti i criteri ambientali minimi. Il mero rinvio al decreto CAM applicabile non è, di regola, sufficiente, non operando un meccanismo automatico di eterointegrazione della lex specialis; al contempo, l’omessa indicazione formale del decreto non determina illegittimità quando la disciplina di gara ne recepisca sostanzialmente le prescrizioni. Quanto alla tutela giurisdizionale, il Collegio adotta un criterio casistico: quando l’omissione o l’inadeguata trasposizione dei CAM incida su elementi essenziali necessari alla formulazione dell’offerta, il vizio deve essere fatto valere mediante immediata impugnazione della lex specialis. Nel caso di specie, le censure relative alle carenze della disciplina di gara sono state pertanto dichiarate tardive.