Uno Stato membro UE può sollevare obiezioni in merito alla spedizione di rifiuti provenienti da un altro Stato membro.
La pronuncia trae origine dalla presentazione all’autorità competente slovena di una domanda di autorizzazione preventiva relativa a 1 100 spedizioni verso l’Ungheria, Stato membro di destinazione, di rifiuti classificati come «combustibile derivato da rifiuti», per un totale di 25 000 tonnellate di rifiuti. Tali rifiuti erano destinati alla produzione, da parte di una società stabilita in Ungheria, di «combustibile solido da recupero». L’autorità ungherese ha sollevato obiezioni in merito alla spedizione, basandosi sull’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 1013/2006 nonché sulle direttive 2006/12 e 2008/98. Secondo l’autorità ungherese, le spedizioniin questione non erano conformi al piano nazionale di gestione dei rifiuti per il periodo 2021-2027, strumento di pianificazione che sarebbe stato reso obbligatorio dalla direttiva 2008/98, in forza del quale l’importazione di combustibili di origine estera non doveva compromettere il recupero di combustibile di origine ungherese.
La Corte di Giustizia, con la sua pronuncia pregiudiziale, ha condiviso la posizione dell’autorità ungherese, affermando che le autorità competenti di destinazione e spedizione possono opporsi a una spedizione dei rifiuti non conforme alla direttiva 2008/98 e, in particolare, al suo articolo 28, quando la spedizione non è conforme a uno o più piani di gestione dei rifiuti adottati conformemente a quest’ultima disposizione.
