TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, April 20, 2026, n. 727

Su impermeabilizzazione e consumo di suolo, logiche di compensazione ambientale, esternalità negative e similarità alle logiche della responsabilità estesa del produttore.

La presente sentenza è di rilevante interesse giuridico in materia di impermeabilizzazione e consumo di suolo. In primo luogo, questo Collegio qualifica le opere imposte (parcheggio pubblico, verde pubblico, allargamento stradale) come misure di compensazione ambientale di ‹‹impatti gravanti su un’area non edificata in termini di impermeabilizzazione e consumo di suolo». Nel ragionamento del TAR, il prelievo di suolo naturale o agricolo genera un costo ambientale reale che l’ordinamento regionale non consente di monetizzare né di scomputare, imponendo al trasformatore di internalizzarlo integralmente. In secondo luogo, viene stabilito che le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, le dotazioni ecologiche e le reti e corridoi ecologici non sono oggetto di scomputo e non possono essere monetizzate. Questo divieto di monetizzazione è la traslazione giuridica di un principio proprio dell’economia circolare: il capitale naturale non è sostituibile con denaro; deve essere fisicamente preservato o ricostituito in loco. Da ultimo, il TAR qualifica le opere prescritte come «una sorta di perequazione urbanistica», trasmutando una logica speculare ai principi di Extended Producer Responsibility (EPR) e del chi inquina paga. In altri termini, chi trae vantaggio da una trasformazione che genera esternalità negative (consumo di suolo, impermeabilizzazione) ne sopporta i costi di compensazione, senza che questi possano essere traslati sulla collettività.

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