TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, April 14, 2026, n. 661

La sentenza chiarisce che, nelle gare soggette a CAM, le certificazioni di conformità ambientale sono ostensibili ai concorrenti e non secretabili senza motivazione analitica voce per voce.

La presente sentenza, pur affrontando, un elemento accessorio e limitato merita attenzione, poiché rilevante sistematicamente per l’applicazione dei CAM negli acquisti pubblici. In particolare, il Collegio tratta il DM 7 aprile 2025 (CAM gestione rifiuti), statuendo che le certificazioni di qualità e le schede di prodotto allegate all’offerta non siano in astratto secretabili. Pertanto, in gare soggette a CAM, le certificazioni di conformità ambientale sono strutturalmente ostensibili ai concorrenti non aggiudicatari. L’oscuramento integrale dell’offerta tecnica — senza un bilanciamento analitico e motivato voce per voce — è illegittimo. Questo vale a fortiori dopo il DM 7 aprile 2025, che ha aggiornato i CAM per la gestione rifiuti includendo requisiti specifici per i contenitori relativi a profili come la composizione dei materiali, durabilità e contenuto di materiale riciclato.

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