TAR Piemonte, February 6, 2026, n. 214

Sulla dinamicità del procedimento di bonifica.

La sentenza si inserisce nella complessa vicenda di contaminazione ambientale dell’area Carpice di Moncalieri e affronta il tema dell’aggiornamento del piano di caratterizzazione nell’ambito del procedimento di bonifica. Il TAR ha respinto il ricorso proposto avverso la nota comunale che imponeva un supplemento istruttorio tecnico ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione del piano di caratterizzazione del sito, chiarendo che una simile richiesta non integra un’illegittima regressione procedimentale, ma costituisce una fisiologica esigenza di adeguamento del quadro conoscitivo, ove emergano elementi sopravvenuti, come nel caso di specie quelli connessi alla presenza di biogas generato dai rifiuti interrati e al permanere di criticità ambientali non integralmente risolte.

Il Collegio ha infatti ricordato che l’approvazione di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, si fonda sui dati disponibili e sugli studi compiuti in quel determinato momento storico, sicché il vaglio positivo dell’amministrazione attiene, ex ante, alla sua astratta attendibilità e congruenza rispetto agli obiettivi perseguiti, senza che ciò sia sufficiente ad esonerare il soggetto obbligato dalla responsabilità in ordine alla concreta ed effettiva idoneità delle misure proposte e realizzate. I relativi effetti, infatti, sono oggetto di costante verifica e monitoraggio e possono richiedere modifiche, integrazioni o ulteriori implementazioni, ogniqualvolta ciò si renda necessario per conseguire il completo ripristino ambientale del sito contaminato o, quantomeno, la sua effettiva e definitiva messa in sicurezza. Tale obbligo continua a gravare sul responsabile della contaminazione anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia in precedenza ritenuto adeguato un progetto poi rivelatosi, alla prova dei fatti, insufficiente o inidoneo.

Dalla decisione emerge, dunque, una concezione propriamente dinamica del procedimento di bonifica, nella quale l’istruttoria deve poter essere riaperta e aggiornata in funzione dell’evoluzione delle conoscenze sul sito, delle interazioni tra le diverse matrici ambientali, della presenza di rifiuti interrati e degli effetti prodotti dalle misure di contenimento già realizzate. L’aggiornamento del piano di caratterizzazione non va, pertanto, inteso come impropria riapertura di una fase ormai esaurita, ma come espressione coerente della struttura progressiva e adattiva del procedimento di bonifica.

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