TAR Veneto, sec. IV, January 2026, n. 203

Sulla nozione funzionale di rifiuto e l’onere della prova del recupero effettivo a carico dell’impresa.

Tale sentenza riveste rilievo nel quadro dell’economia circolare in quanto ribadisce la natura funzionale della nozione di rifiuto, ancorandola non alla qualificazione formale contenuta nell’AUA, ma alla concreta utilità e prospettiva di reimpiego del materiale. Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006, costituisce rifiuto qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi, con riferimento alla sua funzione della sostanza e non ai suoi elementi intrinseci. Il Collegio, rigettando il ricorso proposto, afferma che anche reflui originariamente inseriti in un ciclo produttivo possono divenire rifiuti qualora manchi un progetto effettivo e tempestivo di recupero. Ne deriva un rafforzamento dell’onere, in capo all’impresa, di dimostrare la reale circolarità della gestione dei residui. La decisione valorizza inoltre il principio di precauzione e legittima l’intervento ex art. 192 TUA in presenza di accumuli privi di destinazione certa. In tal modo, la sentenza delimita l’uso strumentale delle categorie autorizzative e contribuisce a chiarire quando la logica della “risorsa” cede a quella del “disfarsi”, incidendo sul confine giuridico tra refluo e rifiuto nel contesto produttivo. Devono ritenersi prevalenti gli interessi della collettività per la corretta gestione dei rifiuti e la tutela in via preventiva, in forza del principio di precauzione, di possibili rischi per la salute.

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