Sulla distinzione tra regime di privativa nei servizi di raccolta e trasporto e regime di libero mercato nelle attività di trattamento dei rifiuti.
I servizi di raccolta, traporto e avvio al recupero, quali servizi pubblici, sono svolti in privativa in favore dell’amministrazione titolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti (monopolio legale) e possono essere affidati a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, mentre le attività di trattamento (smaltimento e recupero) sono svolte nel libero mercato (artt. 181, comma 5 e 198, comma 1, TUA), sebbene siano soggette ad un regime autorizzatorio (nell’an) e in parte regolamentato (nel quid).
