Il parere consultivo della Corte EFTA nel caso Greenpeace Nordic et al. c. Norvegia ha ad oggetto l’interpretazione della Direttiva 2011/92/UE, così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE (la “Direttiva VIA”), affrontando la questione della possibile sussunzione delle emissioni di gas ad effetto serra derivanti dalla combustione di petrolio e gas naturale estratti nell’ambito di progetti rientranti nel punto 14 dell’Allegato I della Direttiva VIA negli “effetti” da includere nella VIA ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva VIA.
La Corte ritiene che le emissioni di gas ad effetto serra derivanti dalla combustione del petrolio e del gas naturale estratti rientrino tra gli effetti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva VIA, qualificandole come effetti indiretti da includere nella VIA. A tal fine, precisa che la VIA debba includere anche le emissioni generate da terzi acquirenti del petrolio e gas naturali estratti, indipendentemente dal fatto che esse si verifichino all’interno o al di fuori del territorio dell’autorità competente. Tale conclusione si fonda su di un’interpretazione teleologica e sistemica della Direttiva VIA che valorizza i principi di prevenzione, precauzione e “chi inquina paga”, nonché il ruolo della VIA quale strumento volto a garantire un’effettiva partecipazione del pubblico.
Pur riconoscendo le difficoltà connesse alla quantificazione anticipata delle emissioni derivanti dalla combustione di fonti fossili già nella fase di estrazione, la Corte afferma che l’incertezza relativa all’utilizzo dei prodotti estratti non esonera il promotore del progetto dall’obbligo di fornire una stima delle emissioni prevedibili quali probabile conseguenza dell’estrazione. Ciò in attuazione dell’obbligato di condurre una VIA che comprenda gli effetti significanti e probabili, diretti ed indiretti, del progetto sul clima, ivi compresi gli “effetti secondari, cumulativi, transfrontalieri, compresi quelli a lungo termine o temporanei” (par. 83). Qualora la VIA sia omessa o risultasse incompleta, i giudici sono tenuti a porre rimedio alla situazione, senza potere esentare retroattivamente il progetto dall’obbligo di una valutazione ambientale completa, ancorché questi dovessero ritenere ex post che la VIA non incida sull’esito finale della decisione di autorizzazione del progetto.
Questo parere consultivo assume rilievo in relazione all’economia circolare, in quanto interpreta l’obbligo di condurre una VIA come comprensivo delle emissioni “a valle” (connesse alla combustione) già nella fase di estrazione. In tal modo, la Corte rafforza la responsabilità dei promotori nel considerare l’intera impronta climatica delle attività estrattive, incluse le emissioni di Scope 3.
