Nel caso Cannavacciuolo et al. c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato la persistente crisi ambientale e sanitaria nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Il ricorso è stato presentato da cinque associazioni e 41 individui residenti nelle province di Napoli e Caserta, i quali sostenevano che le autorità italiane avessero omesso di proteggerli dal diffuso fenomeno di illecito smaltimento, interramento e combustione di rifiuti pericolosi, speciali e urbani nell’area.
La Corte ha dichiarato ricevibili sia i ricorsi delle associazioni sia quelli degli individui, sviluppando i requisiti di ammissibilità relativi allo status di vittima. Essa ha ritenuto che lo Stato fosse gravato da obblighi positivi ai sensi dell’articolo 2 CEDU (diritto alla vita) a protezione dei residenti da gravi rischi ambientali derivanti da fenomeni di inquinamento su larga scala, come quello riscontrato nella “Terra dei Fuochi”. Tali obblighi si applicano anche rispetto ad attività inquinanti svolte contra ius. Pur riconoscendo l’ampio margine di apprezzamento degli Stati nell’affrontare problemi complessi derivanti dall’inquinamento da rifiuti, la Corte ha ritenuto che le autorità italiane non avessero agito con la diligenza richiesta dalla gravità e dalla persistenza della situazione. In particolare, ha riscontrato carenze nella valutazione del fenomeno dell’inquinamento, nell’individuazione e nella gestione dei rischi sanitari connessi, nella prevenzione delle attività illecite in materia di rifiuti e nella comunicazione dei rischi alla popolazione interessata. La Corte ha pertanto accertato una violazione dell’articolo 2 CEDU e, applicando la procedura della sentenza pilota, ha indicato la necessità di rafforzare gli sforzi per l’elaborazione di una strategia complessiva, l’istituzione di meccanismi di monitoraggio indipendenti e la diffusione di informazioni accessibili al pubblico.
Sebbene la Corte non affronti esplicitamente il tema dell’economia circolare, la sentenza può risultare rilevante per il dibattito sui modelli di economia circolare, nonché per lo sviluppo e l’attuazione dei relativi principi giuridici, nella misura in cui evidenzia le implicazioni in termini di diritti umani di gravi e sistematiche carenze nella gestione dei rifiuti e la loro idoneità a generare obblighi giuridicamente azionabili ai sensi della Convenzione.
