Sulla legittimità dei criteri di sostenibilità ed ecodesign nelle gare pubbliche e sui limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
La valorizzazione, nelle gare pubbliche, di soluzioni progettuali orientate alla durabilità, riparabilità, riciclabilità dei componenti e riduzione dei consumi rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e legittima l’integrazione di criteri di sostenibilità anche in servizi non strettamente ambientali, estendendo l’applicazione dei principi dell’economia circolare al complessivo ciclo di vita dei beni utilizzati.
Il giudizio riguarda una concessione di servizi in cui la lex specialis prevedeva criteri premianti connessi all’ecodesign delle apparecchiature, e il TAR respinge le censure sull’attribuzione dei punteggi, ritenendo non illogica la valutazione tecnico-discrezionale della commissione circa le caratteristiche di sostenibilità dei macchinari offerti e la congruità complessiva dell’offerta.
