Sulla qualificazione giuridica degli ecocentri come siti di deposito preliminare e l’obbligo di motivazione nella scelta della loro localizzazione.
Nella sentenza in commento il TAR Cagliari si è pronunciato sul ricorso proposto da un consorzio che lamentava la realizzazione di un ecocentro e il fatto che sia la disciplina nazionale che le linee guida regionali sottraessero la realizzazione degli ecocentri a una procedura di valutazione di carattere ambientale. Il TAR, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha rilevato che la normativa interna sulla realizzazione degli ecocentri è pienamente compatibile con la normativa europea e che l’ecocentro debba essere qualificato un sito volto al deposito preliminare dei rifiuti, in attesa del loro trasporto presso apposito impianto di trattamento. Di conseguenza, l’ecocentro non è soggetto alla stessa procedura autorizzativa prevista per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Tuttavia, il TAR ha accolto il ricorso promosso dal consorzio in quanto ha ritenuto che la procedura seguita dall’Amministrazione comunale per la realizzazione dell’ecocentro non dava evidenza dell’iter logico giuridico seguito nella scelta della localizzazione dell’ecocentro.
