TAR Lombardia, Brescia, Sec. II, July 7, 2024, n. 638

Sui controlli e sugli obblighi informativi nei processi di recupero EoW e sull’applicazione del principio di precauzione nella registrazione delle sostanze ai sensi del Reg. 1907/2006/CE.

Per rendere possibili e omogenei i controlli dell’ISPRA, delle autorità sanitarie o dell’ARPA, i gestori devono predisporre una raccolta analitica di dati sia sui prodotti sottoposti a recupero sia sui prodotti finiti (nello specifico biodiesel, glicerina, residui peciosi), in modo che sia possibile escludere il rischio di impurezze e di esiti pericolosi. Se il prodotto finito è già sottoposto a registrazione, come nel caso del biodiesel, l’invito delle autorità di controllo ad aggiornare la registrazione con informazioni sui rischi per la salute umana o per l’ambiente ai sensi dell’art. 22 par. 1-e-f del Reg. 1907/2006/CE è senz’altro legittimo nell’ipotesi di recupero di prodotti End of Waste, collegandosi all’art. 184-ter TUA, ma appare legittimo anche quando vengano utilizzati prodotti non rifiuti. L’art. 22 par. 1-e-f del Reg. 1907/2006/CE costituisce infatti espressione puntuale del principio di precauzione. Ne consegue che l’iniziale classificazione di un prodotto come sostanza non pericolosa all’interno del Chemical Safety Report (CSR) è sempre reversibile per effetto di norme tecniche sopravvenute o di approfondimenti su aspetti particolari della produzione. Questi ultimi possono essere sollecitati anche dalle autorità di controllo in relazione alla situazione rilevata nel corso dell’attività ispettiva. Le sostanze appartenenti al gruppo di cui fa parte la glicerina sono esonerate dalla registrazione quando siano ottenute da fonti naturali e non siano modificate chimicamente, e sempre che non siano considerate pericolose in base a norme specifiche.

La prima condizione (fonti naturali) riguarda il prodotto da utilizzare, e prescinde dalla classificazione come End of Waste. Il fatto che il prodotto naturale sia divenuto rifiuto e poi sia stato convertito in EoW è irrilevante. Il diritto europeo collega l’esonero dalla registrazione solamente alla fonte, ossia all’origine naturale dei prodotti utilizzati.

La seconda condizione (nessuna modifica della struttura chimica) non viene meno per il fatto che la glicerina sia un sottoprodotto della transesterificazione. La definizione di “sostanze ottenute da fonti naturali” non è identica a “sostanze presenti in natura”. Non è quindi ostativo che la sostanza presente in natura sia stata lavorata chimicamente per dare origine agli oli e ai grassi animali e vegetali. Quello che rileva è invece che il prodotto risultante per separazione dagli acidi grassi nel processo di transesterificazione, ossia la glicerina, non subisca alcuna ulteriore modifica della struttura chimica.

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