Sui limiti del principio di prossimità e la libera circolazione dei rifiuti differenziati destinati al recupero nell’economia circolare.
Il principio di prossimità non può tradursi in limiti territoriali aprioristici alla gestione dei rifiuti differenziati avviati a recupero, dovendo le amministrazioni bilanciare le esigenze di autosufficienza con la libera circolazione delle frazioni valorizzabili, quale presupposto per lo sviluppo effettivo delle filiere dell’economia circolare. Nel caso di specie, la sentenza riguarda il diniego di variante autorizzativa volta ad ampliare l’ambito territoriale di provenienza dei rifiuti conferibili in un impianto di trasferenza, che il TAR annulla ritenendo insufficiente il generico richiamo al principio di prossimità, non applicabile in via automatica ai rifiuti destinati a recupero e soggetti, per tali frazioni, a un regime di libera circolazione funzionale al mercato del riciclo.
