La distinzione tra imballaggi primari, secondari e terziari non è meramente classificatoria, ma riflette la logica dell’istituto della responsabilità estesa del produttore.
La sentenza in commento offre spunti significativi e operativi sull’istituto della responsabilità estesa del produttore (EPR), in attuazione della dir. 2018/851/UE. La controversia si sofferma sulla distinzione tra imballaggi terziari (rifiuti speciali, da avviare a recupero autonomo) e imballaggi primari e secondari (rifiuti urbani, gestiti nel circuito comunale), convenendo che questanon è una mera questione classificatoria, riflettendo la logica dell’istituto dell’EPR per agli imballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006), per cui i produttori di imballaggi terziari sono tenuti a farsi carico del recupero al di fuori del circuito pubblico, internalizzando i costi di fine vita. Il TAR, inoltre, chiarisce che gli imballaggi terziari «devono essere necessariamente destinati al riutilizzo e in nessun caso allo smaltimento», nonché validando il meccanismo tariffario (tetto del 50% alla riduzione della TARI), che premia parzialmente il recupero autonomo rispetto al conferimento al circuito comunale, ma lo limita per garantire la copertura dei costi fissi del servizio pubblico.
