Dai sottoprodotti possono trarsi benefici economici che possono riflettersi nella commisurazione del risarcimento del danno subìto (e la nozione di sottoprodotto è più ampia di quello che pensiamo).
Al fine di realizzare una strada pubblica veniva espropriata parte di una proprietà. A causa di un errore nell’esecuzione del provvedimento di esproprio veniva occupata illegittimamente una particella non espropriata e nel compiere le operazioni avveniva la distruzione di alcuni manufatti (nello specifico: vasche di decantazione e chiarificazione) ivi presenti. La ricorrente lamenta, tra le altre doglianze, con reclamo ad un provvedimento adottato dal commissario ad acta precedentemente nominato, una sottostima della somma a lei spettante a titolo di risarcimento del danno per la distruzione delle stesse (che deve tener conto dei costi realistici della loro ricostruzione) poiché, asseritamente, carente della stima del costo di trasporto e smaltimento in discarica del materiale di sbancamento e scavo dei materiali distrutti.
La Corte ha ritenuto infondate le critiche alla stima di tale costo affermando che, poiché i materiali che sono stati avviati a discarica rappresentavano dei sottoprodotti avrebbero potuto apportare un beneficio economico alla ricorrente; il costo sostenuto per lo smaltimento (ed il trasporto in discarica) non è dunque risarcibile poiché se reimmessi sul mercato avrebbero rappresentato una voce di guadagno e non di costo per la ricorrente che, dunque, non può ritenere che quei costi abbiano rappresentato per lei un danno emergente.
L’importanza della sentenza sta, oltre che nella constatazione dell’influenza dei sottoprodotti nella misura del risarcimento del danno, nell’allargamento della nozione di “sottoprodotto” ben oltre il perimetro disegnato dall’art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006. Se il co. 1 dell’art. chiarisce che le quattro condizioni lì elencate perché un materiale possa definirsi sottoprodotto – venendo sottratto alla disciplina dei rifiuti – devono sussistere tutte contestualmente, è però evidente, leggendo la sentenza, che quella di cui alla lett. a non ricorra nel caso concreto e che dunque il risultato sia un ampliamento della nozione.
