Council of State, Section IV, 31 August 2023, n. 8094

Su modifiche non sostanziali degli impianti, utilizzo di CSS-C e discrezionalità amministrativa nel giudizio di VIA.

Ai sensi dell’art. 35, comma 3 d.l. n. 77/2021, l’intervento di modifica è sottoposto alla disciplina delle modifiche “non sostanziali” e comporta il mero aggiornamento del titolo autorizzativo quando, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, l’utilizzo del Combustibile Solido Secondario (CSS-C), qualificato come “end of waste” ex D.M. 14 febbraio 2013, n. 22: i) avviene in impianti che non sono autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 (ossia, quando si tratta di impianti che non sono autorizzati al recupero di rifiuti mediante combustione per la produzione di energia); ii) non comporta un incremento della capacità produttiva autorizzata. Le pur apprezzabili esigenze di economia circolare riconducibili alla fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 35 del d.l. n. 77/2021 non possono giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento dell’AIA, permanendo in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica riguardo alle valutazioni di operatività della nuova disciplina.

Ne consegue che anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’AIA legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio. Nel caso di specie non emerge la prova che l’impianto sia stato effettivamente adeguato al rispetto delle prescrizioni previste per gli impianti di co-incenerimento (Titolo III-bis della Parte IV TUA), condizione necessariamente prevista dal D.M. 22/2013 (richiamato dall’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021) per garantire un elevato grado di tutela dell’ambiente e della salute umana ai fini dell’utilizzo del Css-Combustibile. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il sindacato giudiziale, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di separazione dei poteri, è in questi casi consentito soltanto quando risulti violato il principio di ragionevolezza.

L’art. 8-bis l. 241/1990 ha previsto cinque ipotesi di inefficacia del provvedimento tardivo. Al di fuori delle ipotesi espressamene codificate, non è stato derogato il principio consolidato secondo il quale contro la violazione dei termini di conclusione del procedimento il rimedio generale è quello dell’azione contra silentium. Da ciò discende che, allo spirare del termine di 30 giorni previsto dal d.l. n. 77/2021 non si consuma il potere provvedimentale, tenuto anche conto del fatto che il decreto Semplificazioni (così come del resto l’art. 29-nonies TUA) non codifica alcun meccanismo di silenzio-assenso.

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