Regulation 2020/852/EU

È il c.d. regolamento “tassonomia”. Il suo obiettivo è quello di stabilire criteri omogenei per determinare se una certa attività economica possa considerarsi ecosostenibile. L’idea di fondo è quella di favorire i flussi di investimenti verso queste attività, distraendoli da quelle meno sostenibili, per permetterne una maggiore diffusione e competitività nei mercati. Tra le disposizioni da menzionare c’è quella di cui all’art. 2 n. 9 che fornisce una definizione giuridica del concetto di economia circolare. All’art. 9 la transizione verso un’economia circolare corrisponde a uno degli obiettivi ambientali alla stregua dei quali valutare se un’attività economica (e quindi il relativo investimento sulla stessa) sia considerabile o meno ecosostenibile. In altre parole, un’attività è ecosostenibile se realizza almeno uno degli obiettivi ambientali di cui al menzionato articolo. All’art. 13 si indica invece più dettagliatamente indica le caratteristiche che un’attività debba avere affinché possa dirsi che dia un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare. All’opposto l’art. 17 indica invece quali siano i casi invece un’attività economica arrechi danni significativi ambientali specificando al par. 1 lett. d quando questi danni sono arrecati all’obiettivo della transizione verso, appunto, un’economia circolare.

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