Sull’applicazione del principio “chi inquina paga” nel calcolo della tariffa rifiuti basata su volumi presunti e sulla legittimità di contributi supplementari per investimenti di capitale.
La sentenza ha fornito una interpretazione del principio «chi inquina paga» e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. La Corte di giustizia ha stabilito che è compatibile con il diritto UE una normativa la quale preveda, ai fini del finanziamento di un servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla base di una valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti che costoro hanno effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e la quale preveda altresì il pagamento, da parte degli utenti, nella loro qualità di detentori dei rifiuti, di un contributo supplementare i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio. Tuttavia, si deve verificare se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre. Perciò occorre tener conto di criteri correlati al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alla destinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei «detentori» dei rifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull’importo dei costi di gestione dei rifiuti.
