D. Lgs. April 3, 2006, n. 152

Più noto come “Testo Unico Ambientale – TUA” o “Codice dell’ambiente” è il testo di legge di riferimento per la normativa in materia di tutela dell’ambiente in Italia. L’insieme di disposizioni più strettamente legate all’economia circolare sono quelle di cui alla parte IV del codice, rubricata “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”. Il cuore della disciplina italiana sull’economia circolare è racchiuso in queste disposizioni (benché, si chiarisce, queste non esauriscono l’intera disciplina vigente in tale settore nel nostro Paese).

Di particolare importanza è il titolo I (“Gestione dei rifiuti”, artt. 177-194-bis) che si trovano istituti fondamentali quali: la nozione di rifiuto (art. 183 e, in negativo, art. 185), le nozioni di sottoprodotti ed end of waste (artt. 184-bis e 184-ter), la c.d. “gerarchia dei rifiuti” (rectius: gerarchia dei criteri di priorità della gestione dei rifiuti, art. 179), l’istituto dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e dei relativi requisiti generali minimi obbligatori (artt. 178-bis e 178-ter), i princìpi che sovrintendono il settore (artt. 178 e 182-bis, ai quali si aggiungono, ovviamente, anche i princìpi generali in materia di tutela ambientale di cui agli artt. Da 3-bis a 3-sexies del decreto).

Merita menzione anche il Titolo II, dedicato interamente alla gestione degli imballaggi. Dopo aver fissato specifici obblighi di riciclaggio e recupero (art. 220), il decreto stabilisce anche le modalità attraverso le quali i produttori devono assolvere a tali obblighi. È in questo contesto che assumono particolare importanza gli artt. 221 co. III e 223 che impongono, laddove il produttore non adempia con una delle altre modalità indicate, l’adesione obbligatoria dello stesso ad uno dei consorzi (veste giuridica scelta dal nostro ordinamento per i sistemi di responsabilità estesa del produttore) nazionali per ciascun materiale di imballaggio da loro immesso nel mercato. A chiusura del titolo si trova una coppia di articoli, 22-bis e 226-ter, su cui occorre soffermarsi. Questi si risolvono essenzialmente in divieti di circolazione di borse in plastica e di borse in plastica di materiale ultraleggero; rappresentano però due esempi paradigmatici di normativa in materia di bioeconomia nel nostro Paese. All’art. 226-ter non è infatti fatto divieto della commercializzazione di borse di plastica in materiale ultraleggero in generale, ma solo di quelle che non abbiano le caratteristiche della degradabilità o della compostabilità o che, in alternativa, non siano realizzate con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile. La stella logica è, in sostanza, quella adottata dall’art. 226-bis; anch’esso intende promuovere la commercializzazione di prodotti “figli” di sistemi di produzione legati alla bioeconomia a discapito di prodotti “lineari”, prodotti cioè secondo gli schemi del “business as usual”, estraneo alle logiche di tutela dell’ambiente.

GU n. 88 del 14/4/2006

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